Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  acquisizione  dei  dati  di   traffico
  telefonico e telematico per fini di indagine penale 
 
   1. All'articolo 132 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla  legge,  se
sussistono  sufficienti  indizi  di  reati  per  i  quali  la   legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  non  inferiore
nel massimo a tre anni,  determinata  a  norma  dell'articolo  4  del
codice di procedura penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o
disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia,  la
molestia  e  il  disturbo  sono   gravi,   ove   rilevanti   ((   per
l'accertamento  dei  fatti  )),  i  dati  sono  acquisiti  ((  previa
autorizzazione rilasciata dal giudice con  decreto  motivato,  ))  su
richiesta  del  pubblico  ministero  o  su  istanza   del   difensore
dell'imputato, della persona sottoposta  a  indagini,  della  persona
offesa e delle altre parti private.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'  fondato
motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare  grave  pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati
con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non
oltre  quarantotto  ore,  al  giudice  competente  per  il   rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,  nelle  quarantotto
ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. 
      3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al
comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a  22  del  Regolamento
possono essere  esercitati  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo. 
      (( 3-quater. I dati acquisiti in violazione delle  disposizioni
dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati». )) 
  (( 1-bis. I dati  relativi  al  traffico  telefonico,  al  traffico
telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti
penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  possono  essere  utilizzati  a  carico  dell'imputato  solo
unitamente  ad  altri  elementi  di  prova  ed   esclusivamente   per
l'accertamento dei reati per i quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  tre
anni, determinata a norma dell'articolo 4  del  codice  di  procedura
penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone
con il mezzo del telefono, quando  la  minaccia,  la  molestia  o  il
disturbo sono gravi. 
  1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di
procedura penale, le parole:  «indica  le  ragioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «indica le specifiche ragioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  132  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento
          (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
          fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la direttiva 95/46/CE), cosi' come modificato  dalla  legge
          qui pubblicata: 
                «Art. 132 (Conservazione  di  dati  di  traffico  per
          altre finalita').  -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 123, comma 2, i  dati  relativi  al  traffico
          telefonico sono conservati dal fornitore  per  ventiquattro
          mesi dalla  data  della  comunicazione,  per  finalita'  di
          accertamento  e  repressione  di  reati,  mentre,  per   le
          medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
          esclusi comunque  i  contenuti  delle  comunicazioni,  sono
          conservati dal fornitore per dodici mesi dalla  data  della
          comunicazione. 
                1-bis. I dati relativi alle chiamate senza  risposta,
          trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi
          di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
          di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati  per
          trenta giorni. 
                2. 
                3. Entro il termine di  conservazione  imposto  dalla
          legge, se sussistono sufficienti  indizi  di  reati  per  i
          quali la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione  non  inferiore  nel   massimo   a   tre   anni,
          determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
          penale, e di reati di minaccia e  di  molestia  o  disturbo
          alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
          molestia e  il  disturbo  sono  gravi,  ove  rilevanti  per
          l'accertamento dei fatti,  i  dati  sono  acquisiti  previa
          autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,
          su richiesta  del  pubblico  ministero  o  su  istanza  del
          difensore  dell'imputato,  della   persona   sottoposta   a
          indagini, della persona offesa e delle altre parti private. 
                3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza  e  vi  e'
          fondato motivo di ritenere che dal ritardo  possa  derivare
          grave pregiudizio  alle  indagini,  il  pubblico  ministero
          dispone la acquisizione dei dati con decreto  motivato  che
          e'  comunicato  immediatamente,  e   comunque   non   oltre
          quarantotto ore, al  giudice  competente  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in via  ordinaria.  Il  giudice,  nelle
          quarantotto ore  successive,  decide  sulla  convalida  con
          decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero  non
          e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti  non
          possono essere utilizzati. 
                3-ter. Rispetto ai dati conservati per  le  finalita'
          indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12  a
          22  del  Regolamento  possono  essere  esercitati  con   le
          modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma  3,  terzo,
          quarto e quinto periodo. 
              3-quater.  I  dati  acquisiti   in   violazione   delle
          disposizioni  dei  commi  3  e  3-bis  non  possono  essere
          utilizzati. 
                4. - 4-bis. 
                4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  i
          responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
          informatica o telematica della Polizia di Stato,  dell'Arma
          dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,
          nonche'  gli  altri   soggetti   indicati   nel   comma   1
          dell'articolo   226   delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          possono  ordinare,  anche  in  relazione   alle   eventuali
          richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
          fornitori  e  agli  operatori  di  servizi  informatici   o
          telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita'
          indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
          dati relativi al traffico telematico,  esclusi  comunque  i
          contenuti delle comunicazioni, ai  fini  dello  svolgimento
          delle  investigazioni  preventive   previste   dal   citato
          articolo 226 delle norme di cui al decreto  legislativo  n.
          271 del  1989,  ovvero  per  finalita'  di  accertamento  e
          repressione   di   specifici   reati.   Il   provvedimento,
          prorogabile,  per  motivate  esigenze,   per   una   durata
          complessiva  non  superiore  a  sei  mesi,  puo'  prevedere
          particolari modalita' di custodia dei  dati  e  l'eventuale
          indisponibilita' dei dati stessi da parte dei  fornitori  e
          degli operatori di servizi informatici o telematici  ovvero
          di terzi. 
                4-quater.  Il  fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici cui e' rivolto  l'ordine  previsto
          dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza  ritardo,  fornendo
          immediatamente  all'autorita'  richiedente  l'assicurazione
          dell'adempimento. Il fornitore  o  l'operatore  di  servizi
          informatici o telematici e' tenuto a mantenere  il  segreto
          relativamente  all'ordine   ricevuto   e   alle   attivita'
          conseguentemente   svolte   per   il    periodo    indicato
          dall'autorita'.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  si
          applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. 
                4-quinquies. I provvedimenti adottati  ai  sensi  del
          comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza  ritardo  e
          comunque  entro   quarantotto   ore   dalla   notifica   al
          destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
          il quale, se ne ricorrono i presupposti, li  convalida.  In
          caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti  perdono
          efficacia. 
                5. 
                5-bis. E'  fatta   salva   la   disciplina   di   cui
          all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  4  (Regole   per   la   determinazione   della
          competenza). - 1.  Per  determinare  la  competenza  si  ha
          riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun  reato
          consumato   o   tentato.   Non   si   tiene   conto   della
          continuazione,  della  recidiva  e  delle  circostanze  del
          reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella  ordinaria  del  reato  e  di  quelle   ad   effetto
          speciale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 267, comma  1,  del
          codice di procedura penale,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento).  -
          1.  Il  pubblico  ministero  richiede  al  giudice  per  le
          indagini  preliminari  l'autorizzazione   a   disporre   le
          operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
          con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
          l'intercettazione e' assolutamente indispensabile  ai  fini
          della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
          l'intercettazione  tra  presenti  mediante  inserimento  di
          captatore informatico su dispositivo elettronico  portatile
          indica le specifiche ragioni che  rendono  necessaria  tale
          modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se si
          procede per delitti diversi da quelli di  cui  all'articolo
          51, commi 3-bis e 3-quater,  e  dai  delitti  dei  pubblici
          ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
          pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena
          della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,
          determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e  il  tempo,
          anche indirettamente determinati, in relazione ai quali  e'
          consentita l'attivazione del microfono. 
                Nella  valutazione  dei  gravi  indizi  di  reato  si
          applica l'articolo 203. 
                1.-bis - 5. (Omissis).».